La Regione dell’Umbria con legge
regionale 19 novembre 2001 n. 28 “Testo unico regionale per
le foreste”modificata ed integrata con legge
regionale 15 aprile 2009 n. 9
ha provveduto a disciplinare organicamente le azioni e gli interventi
diretti alla qualificazione e sviluppo del settore forestale, della salvaguardia
degli alberi e della flora spontanea e del territorio sotto l’aspetto
idrogeologico.
Con il regolamento
di attuazione 17 dicembre 2002 n. 7 si è proceduto
infine a definire nel dettaglio l’intera materia.
In particolare la nuova normativa ridefinisce e disciplina le seguenti materie:
TITOLO II – Norme in materia forestale ricomprendenti:
- Taglio di ceduazione dei boschi
- Progetti di taglio e piani di gestione forestale
- Pascolo nei boschi
- Patrimonio silvo-pastorale degli enti pubblici e delle proprietà collettive
TITOLO III- Norme per i terreni agrari ed i terreni saldi ricomprendente:
- Rimessa a coltura di terreni saldi ed estirpazione di arbusteti in zone sottoposte
a vincolo Idrogeologico
TITOLO IV – Norme per i movimenti di terreno:
- Movimenti di terreno a vario titolo in zone sottoposte a vincolo idrogeologico
TITOLO V –Norme per i terreni pascolivi
TITOLO VI –Norme per l’arboricoltura da legno, per gli
imboschimenti, per i rimboschimenti e per la commercializzazione
“alberi di Natale”
TITOLO VII – Viabilità rurale e forestale
TITOLO VIII
- Norme per la realizzazione e manutenzione delle infrastrutture a rete
TITOLO IX –Norme per i progetti speciali
TITOLO XI – Ditte boschive ed operatori forestali ricomprendente:
-Elenco ditte boschive idonee alla utilizzazione dei boschi conto terzi
-Elenco degli operatori forestali (utilizzatori motoseghe)
TITOLO XII- Protezione degli alberi e della flora spontanea
Ferme restando alcune funzioni di carattere prevalentemente programmatorio rimaste
in carico alla Regione, il resto delle funzioni è stato trasferito agli
Enti competenti per territorio, intendendo per essi le Comunità Montane
ed i comuni non ricadenti in alcuna Comunità Montana.
- Titolo IV – Norme per i movimenti di terreno: per gli interventi ricadenti
in zona non agricola l’istanza va indirizzata al sindaco
del comune competente ( art. 109 del R.R. 07/02)
- Titolo XII- Protezione degli alberi: per gli interventi ricadenti in zona
non agricola l’istanza va indirizzata al sindaco del
comune competente ( art. 3 comma 4 L.r. 28/01)
In riferimento al comune di Terni, non ricadente nel territorio della Comunità
Montana si è provveduto a stipulare una convenzione per cui è
delegata alla Comunità Montana la sola gestione delle procedure autorizzative
riferite ai titoli II,V,VI,IX,XI per cui le relative istanze vanno presentate
alla Comunità Montana, mentre per i titoli III,IV,V,VII,VIII,XII le istanze
vanno presentate al Comune di Terni – Direzione Ambiente – Via Piero
della Francesca,4 – TERNI