Finalità
La Comunità Valnerina viene istituita dalla Regione dell’Umbria
(decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 dicembre 2008 n. 146) e comprende
quindici comuni: Arrone, Cascia, Cerreto di Spoleto, Fe¬rentillo, Montefranco,
Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Polino, Preci, Sant’Anatolia
di Narco, Scheggino, Sellano,Stron¬cone e Vallo di Nera.
Il comune di Terni in quanto capoluogo di provincia, sulla base del nuovo T.U.
è escluso dalla Comunità Montana, tuttavia il suo territorio montano
beneficia degli stessi interventi per le zone montane.
La Comunità Montana giuridicamente è un Ente locale costituito
tra i sopraelencati Comuni, i territori dei comuni membri hanno caratteristiche
montane o parzialmente montane.
Le Comunità Montane sono costituite al fine di valorizzare le zone montane
tramite l'esercizio delle proprie funzioni, di quelle delegate e mediante l'esercizio
associato delle funzioni comunali.
La Comunità Montana può svolgere il proprio ruolo di Ente locale
a livello intercomunale mediante il quale i Comuni montani membri, soprattutto
se di piccole dimensioni, possono razionalizzare e ottimizzare i servizi da
rendere alle popolazioni residenti.
Le Comunità Montane fin dalla loro istituzione con legge n.1102/71 perseguono
l’obiettivo primario di eliminare gli squilibri di natura sociale ed economica
tra le zone montane ed il resto del territorio nazionale;
partecipano inoltre alla difesa del suolo ed alla protezione della natura attraverso:
a) il miglioramento delle condizioni di abitabilità e la riduzione delle
situazioni di disagio derivanti dall’ambiente montano mediante l'esecuzione
di opere pubbliche e di bonifica montana, per dotare i territori interessati
di infrastrutture e di servizi;
b) la promozione di un adeguato sviluppo economico integrato mediante il sostegno
delle iniziative economiche volte alla valorizzazione di tutte le risorse del
territorio ed il miglioramento dei servizi;
c) la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente.
Per la realizzazione degli obiettivi sopraelencati vengono proposti piani quinquennali
di sviluppo socio-economico.
Funzioni
Alla Comunità Montana competono le funzioni attribuite dalla legge e
gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione europea o dalle
leggi statali e regionali.
Tra le funzioni più significative si possono elencare:
a) forestazione e sistemazione idraulico-forestale del territorio
b) assetto idrogeologico del territorio c)agricoltura collinare e montana
e) verde pubblico
f) salvaguardia dei beni naturali e del paesaggio rurale e montano
g) gestione di funzioni amministrative delegate
h) esercizio di funzioni e servizi comunali in convenzione
i) promuovere lo sviluppo delle imprese agricole e forestali
Si riporta Il Testo Unico sugli Enti Locali - D.Lgs. n. 267/2000 - Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2000, n. 227, SO per la parte riguardante
le Comunità Montane:
Articolo 27 - Natura e ruolo
1. Sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente
montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle
zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per
l'esercizio associato delle funzioni comunali.
2. La comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo
composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. il presidente
può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della
comunità. I rappresentanti dei comuni della comunità montana sono
eletti dai consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato
garantendo la rappresentanza delle minoranze.
3. La Regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo
4, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane,
in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e
l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunità
montana avviene con provvedimento del presidente della Giunta regionale.
4. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo in particolare;
a) le modalità di approvazione dello statuto;
b) le procedure di concertazione;
c)la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;
d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti
regionali e di quelli dell'Unione europea;
e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.
5. La legge regionale può escludere dalla comunità montana i comuni
parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano
sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva, restando sempre
esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore
a 40.000 abitanti. L'esclusione non priva i rispettivi territori montani dei
benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea
e dalle leggi statali e regionali. La legge regionale può prevedere,
altresì, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi
svolti in forma associata, l'inclusione dei comuni confinanti, con popolazione
non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico
e socio-conomico della comunità.
6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide
con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse
attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Tale
disciplina si applica anche nel caso in cui il comune sorto dalla fusione comprenda
comuni non montani. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si provvede
allo scioglimento della comunità montana.
7. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza
delle regioni e delle comunità montane, le regioni, con propria legge,
possono provvedere ad individuare nell'ambito territoriale delle singole comunità
montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico,
del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola
del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà
socio-economica.
8. Ove in luogo di una preesistente comunità montana vengano costituite
più comunità montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti
erariali attribuiti all'ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri
stabiliti dall’articolo 36 del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992 e successive
modificazioni.
Articolo 28 - Funzioni.
1. L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite
dalla Regione spetta alle comunità montane. Spetta, altresì, alle
comunità montane esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai
comuni, dalla provincia e dalla Regione.
2. Spettano alle comunità montane le funzioni attribuite dalla legge
e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione europea o dalle
leggi statali e regionali.
3.Le comunità montane adottano piani pluriennali di opere ed interventi
e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo
socio-conomico, ivi compresi quelli previsti dalla Unione europea, dallo Stato
e dalla Regione, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali
operativi di esecuzione del piano.
4. Le comunità montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano
pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del piano territoriale di
coordinamento.
5. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed i suoi aggiornamenti
sono adottati dalle comunità montane ed approvati dalla provincia secondo
le procedure previste dalla legge regionale.
6. Gli interventi finanziari disposti dalle comunità montane e da altri
soggetti pubblici a favore della montagna sono destinati esclusivamente ai territori
classificati montani.
7. Alle comunità montane si applicano le disposizioni dell'articolo 32,
comma 5.